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Danno cagionato dall'alunno a sè stesso: la responsabilità  dell'Istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale - Tribunale di Bolzano, Sent. 9 aprile 2020

Danno cagionato dall'alunno a sè stesso: la responsabilità dell'Istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale

Martedì, 15 Dicembre 2020
Giurisprudenza | Scuola | Responsabilità | Merito Sezione Ondif di Bolzano
Tribunale di Bolzano, Sent. 9 aprile 2020 – Giudice: dott. Morris Recla per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'Istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'Istituto, l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; quanto al precettore, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'alunno si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che in simili casi, mentre il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe l'onere di dimostrare che esso è stato determinato da causa non imputabile, né all'istituto medesimo, né agli insegnanti e precettori.
 
Responsabilità Civile - Genitori, tutori, precettori e maestri d'arte – Rif. Leg. art. 2048 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria