Domanda di simulazione e riduzione della donazione dissimulata - Trib. Potenza, Sez. Civ., sent. 8 gennaio 2020 n. 20
Domanda di simulazione e riduzione della donazione dissimulata
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In materia successoria, ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal de cuius per dissimulare una donazione, l’erede legittimo può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l’atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione. Nel caso di specie, la richiesta di simulazione del contratto di compravendita di un immobile facente parte del patrimonio ereditario non è stata, nemmeno per implicito, seguita una domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima. Di conseguenza, non assumendo la qualità di legittimari che pongono l’azione a tutela della quota di riserva, per il Tribunale gli attori non possono considerarsi terzi rispetto al negozio di cessione, soggiacendo ai limiti di prova della simulazione stabiliti dalla legge nei confronti dei contraenti.
Successione - Simulazione di un atto di donazione - Prova della simulazione - Domanda di simulazione e riduzione della donazione dissimulata - Ammissibilità senza limiti della prova della simulazione – Rif. Leg. artt. 1417, 2697 e 2729 cod. civ.
autore: Cianciolo Valeria
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