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Quando spetta la detrazione ICI per abitazione principale? - Cass. Civ., Sez. Trib., 11 dicembre 2020 n. 28252

Quando spetta la detrazione ICI per abitazione principale?

Cass. Civ., Sez. Trib., 11 dicembre 2020 n. 28252 – Pres. Rel. Maria Stalla per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di ICI, ai fini della detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 (come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006, con decorrenza dal 1° gennaio 2007), il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), deve provare che esso costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari; pertanto, ove intervenga separazione personale, anche di fatto dei coniugi, il diritto al beneficio permane solo in favore del residuo nucleo familiare convivente nell'abitazione, non più identificabile con la casa coniugale.
Nel caso in cui il soggetto passivo dell'ICI sia coniugato (come nel caso prospettato dalla Cassazione), ai fini della spettanza delle detrazioni e riduzioni dell'imposta previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, non basta che il coniuge abbia trasferito la propria residenza nel comune in cui l'immobile è situato ma occorre che in tale immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, atteso che, considerato che l'art. 144 c.c. prevede che i coniugi possano avere esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove quella della famiglia, ciò che assume rilevanza, per beneficiare di dette agevolazioni, non è la residenza dei singoli coniugi bensì quella della famiglia. 

Separazione personale dei coniugi - Effetti - Abitazione - ICI - Detrazione per l'abitazione principale - Requisiti - Dimora abituale del contribuente e dei familiari - Necessità - Disgregazione del nucleo familiare per separazione di fatto dei coniugi - Conseguenze - Convivenza del residuo nucleo familiare nell'abitazione - Spettanza del beneficio – Rif. Leg. art. 8 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 

autore: Cianciolo Valeria