
Niente assegno di separazione per la moglie che ha subito un peggioramento reddituale per aver aderito alla cassa integrazione volontaria - App. Roma, 31 agosto 2020, sent. 4036
Niente assegno di separazione per la moglie che ha subito un peggioramento reddituale per aver aderito alla cassa integrazione volontaria
lunedì, 7 dicembre 2020
Giurisprudenza | Separazione dei coniugi | Addebito della separazione | Merito
sezione di Roma
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Non spetta l’assegno di separazione alla moglie che ha subito una riduzione di reddito per il collocamento in cassa integrazione se non dimostra che la scelta è dipesa da «particolari esigenze» o «richieste di accudimento» del marito o da necessità legate alla cura dei figli (che la coppia non ha avuto) che richiedessero una sua «dedizione esclusiva». Per i giudici capitolini, il diritto al riconoscimento dell’assegno separativo è fortemente condizionato dalle valutazioni relative alla vicenda coniugale nel suo complesso, nel caso di specie, la breve durata della convivenza matrimoniale (di soli quattro anni), l’ indipendenza economica delle parti prima del matrimonio (entrambi i coniugi avevano una stabile attività lavorativa e la coppia è andata a vivere nell’appartamento della moglie), la documentata capacità reddituale della richiedente. I giudici hanno quindi respinto l’appello sul punto e hanno condannato entrambe le parti, soccombenti in via reciproca in merito al rigetto della reciproca richiesta di addebito, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in favore dell’Erario. Separazione con addebito - Assegno di separazione - Addebito
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