Astensione dall'udienza causa COVID19 solo nel rispetto di regole precise - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 01 dicembre 2020, n. 34016
Nel caso di specie, l’ordine degli avvocati di Napoli aveva proclamato l’astensione dalle udienze, sia civili che penali, per cause connesse all’emergenza sanitaria da COVID-19, mentre il difensore apparteneva al foro di Roma;l'avvocato, quindi, non era legittimato a non presentarsi e avrebbe avuto la possibilità di nominare, anche con delega orale, un sostituto del tribunale di Napoli, il quale a sua volta, pur attraverso posta elettronica, avrebbe potuto dichiarare l'astensione dall'udienza.
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Il carattere locale dell'astensione dalle udienze ne impedisce l'esportazione in distretti diversi senza le condizioni previste dal codice di "Autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati", che impone precisi oneri di comunicazione, sia al ministero della Giustizia sia ai vertici degli uffici giudiziari interessati; la designazione del sostituto da parte del difensore può essere effettuata con delega "orale" ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.p.
editor: Ferrandi Francesca
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