
Spettano le spese di mantenimento per il figlio maggiorenne che lavori con il padre - Cass. Civ., Sez. VI-3 - 3 dicembre 2020 n. 27602
Spettano le spese di mantenimento per il figlio maggiorenne che lavori con il padre
domenica, 6 dicembre 2020
Giurisprudenza | Separazione dei coniugi | Processo civile | Legittimità
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Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9. Nella specie, il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico.
Esecuzione forzata opposizione al precetto - Separazione dei coniugi - Alimenti e mantenimento - Rif. Leg. L. 1 dicembre 1970 n. 898, art. 9; art. 710 c.p.c.
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