
Nel giudizio divorzile d’appello è ammissibile l’acquisizione di nuovi mezzi di prova - Cass. Civ., Sez. I, 30 novembre 2020 n. 27234
Nel giudizio divorzile d’appello è ammissibile l’acquisizione di nuovi mezzi di prova
domenica, 6 dicembre 2020
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio | Processo civile
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Nel caso in esame, la moglie fa fatto ricorso in Cassazione per avere la Corte territoriale utilizzato, ai fini della decisione, documenti prodotti in appello dall’appellante e, più specificamente, un rapporto di indagine di un Istituto di Investigazioni e Ricerche. Il ricorso viene rigettato. Secondo il collegio di legittimità, il rito camerale previsto per l’appello avverso le pronunce di divorzio e di separazione personale, essendo contraddistinte dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la completa applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario Il collegio, pur rigettando il ricorso della donna, ha pronunciato il seguente il principio di diritto: “nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi della Legge n. 898 del 1970, articolo 4, comma 15, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l’acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti”.
Divorzio – Prove in appello – Rif. Leg. Art. 4 comma 15 della Legge 1 dicembre 1970, n. 898
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