
Le molestie sessuali configurano inadempimento grave del lavoratore. Cass. 16 novembre 2020, n. 25977
venerdì, 4 dicembre 2020
Giurisprudenza | Violenza | Responsabilità | Legittimità
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Rigettato il ricorso del lavoratore licenziato perché i fatti a lui addebitati (le molestie sessuali ad una collega sul posto di lavoro e la violazione della privacy) configurano un inadempimento ai suoi obblighi contrattuali così elevato da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro, non potendo il datore di lavoro continuare a riporre fiducia in un dipendente che aveva tenuto condotte così gravi ed offensive nei confronti di una collega di lavoro.
Lavoro – Licenziamento – Giusta causa – Rif. Leg. artt. 4 comma 2, 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori); D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
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