Gli obblighi educativi incombenti sui genitori. Corte di Appello di Bari, 19 ottobre 2020
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L’art. 2048 c.c., nell’interpretazione fornitane da dottrina e giurisprudenza dominanti, integra un’ipotesi di responsabilità non oggettiva ma soggettiva, basata sulla presunzione di culpa in vigilando et educando, tra l’altro, da parte dei genitori nei confronti dei figli minori, presunzione che può essere vinta solo fornendo la prova di non aver potuto impedire il fatto.
La responsabilità dei genitori per il fatto illecito del figlio minore non è esclusa dal fatto che il comportamento dannoso sia stato tenuto in un luogo soggetto all'altrui vigilanza, dovendo essi positivamente dimostrare di aver adempiuto al loro onere educativo, che non consiste nella mera indicazione di regole, conoscenze o modelli di comportamento, bensì nel fornire alla prole gli strumenti indispensabili alla costruzione di relazioni umane affettivamente significative per la migliore realizzazione della loro personalità.
Fatto dannoso dell'incapace - Minori di età - Responsabilità dei genitori - Fondamento - Prova liberatoria - Oggetto - Adeguatezza dell'educazione impartita al minore – Rif. Leg. artt. 2047 e 2048 cod. civ.
editor: Fossati Cesare
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