
Percezione degli assegni per il nucleo familiare spettanti al coniuge legalmente separato. Cass. 4 novembre 2020, n. 24606
venerdì, 4 dicembre 2020
Giurisprudenza | Assegni familiari | Legittimità
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Il lavoratore dipendente è titolare del diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare così come disciplinato dal D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modifiche nella legge 13 maggio 1988, n. 153 per i figli in relazione ai quali provveda o contribuisca abitualmente al mantenimento, rimanendo irrilevante sia che i figli siano con lui conviventi, sia che, in caso di separazione personale, essi risultino affidati all'altro genitore in base agli accordi intervenuti in sede di separazione, in quanto il non essere affidatario non fa venir meno l'obbligo del genitore al mantenimento.
Ai sensi dei commi 2 e 6 dell'art. 2 della Legge 153/1988, il reddito rilevante ai fini dell’ammontare dell’assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dei figli, con esclusione del coniuge legalmente separato il cui reddito rileva solo ai fini del diritto all’erogazione della provvidenza.
Assegno per il nucleo familiare - Reddito rilevante - Reddito del nucleo familiare, composto dal coniuge affidatario e dai figli – Sussistenza – Rif. Leg. Legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia); Legge 13 maggio 1988, n. 153 (norme in materia previdenziale)
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