Il patto fiduciario può essere contenuto in un testamento. Cass. 26 novembre 2020 n. 26988
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La dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri le proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento, ma autonoma fonte di obbligazioni.
Analogamente a quanto avviene nel mandato senza rappresentanza, anche per la validità dal pactum fiduciae che riguardi un bene immobile non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio. Nel caso, quindi, di accordo fiduciario con oggetto immobiliare non formalizzato in una scrittura, ma concluso verbalmente potrà porsi al più un problema di prova, non certo di validità del patto.
Sulla base di queste considerazioni, gli Ermellini hanno formulato il seguente principio di diritto: “La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile, può essere contenuta anche in un testamento; essa non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della "contra se pronuntiatio", dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.”
Successioni - testamento – patto fiduciario - Rif. Leg. art. 587 cod. civ.
autore: Fossati Cesare
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