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Non è accoglibile ricorso mirato ad accertare il diritto di versare direttamente al figlio maggiorenne il mantenimento. Trib. di Gorizia, sent. 16 settembre 2020. Est. Dott. Sergio Antonio Prestianni

Mantenimento figli - Rif. Leg. artt. 145 e 448 cod. civ.

Mercoledì, 2 Dicembre 2020
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Merito Sezione Ondif di Gorizia
Trib. di Gorizia, sent. 16 settembre 2020. Est. Dott. Sergio Antonio Prestianni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Si ringrazia la Collega Lucia Galletta, Presidente Ondif Gorizia, per la cortese segnalazione del provvedimento.

Un padre azionava domanda di modifica delle condizioni di divorzio in punto versamento assegno al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, chiedendo che il Tribunale di Gorizia accertasse che il contributo dovesse venir versato direttamente al figlio e non alla ex moglie, dalla data del trasferimento del ragazzo presso abitazione diversa da quella della madre. Il Tribunale riteneva inammissibile il ricorso poichè essendo "il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio un procedimento di volontaria giurisdizione non può avere ad oggetto domande di accertamento, nè può modificare retroattivamente le condizioni divorzili, rispetto alla data di instaurazione del giudizio, pur se le stesse risultano essersi verificatesi in data antecedente alla domanda". La domanda, per essere ammessa, avrebbe dovuto essere proposta dal figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.

editor: Zadnik Francesca