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Rileva l'esistenza ante matrimonio dell'infermità  della persona fragile ai fini della nullità  delle nozze. Cass. Civ. Sez. 6-1, 2 dicembre 2020 n. 27564.

Se l’interdizione di una persona è stata pronunciata dopo che questa ha contratto matrimonio, ma l’infermità esisteva già
al tempo delle nozze, è infondata l’eccezione di improponibilità dell’azione di nullità per non essere intervenuto il giudicato
sull’interdizione.

Rif. leg. Nullità - nullità del matrimonio - interdizione

Mercoledì, 2 Dicembre 2020
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Legittimità
Cass. Civ. Sez. 6-1, 2 dicembre 2020 n. 27564.   per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Se l’interdizione di una persona è stata pronunciata dopo che questa ha contratto matrimonio, ma l’infermità esisteva già al tempo delle nozze, è infondata l’eccezione di improponibilità dell’azione di nullità per non essere intervenuto il giudicato sull’interdizione.

editor: Zadnik Francesca