L'avvocato che fa intraprendere inutili azioni giudiziarie al proprio cliente è pesantemente sanzionato. Cass. Civ. SS.UU. Sent. 12 novembre 2020 n. 25574
Il legale, sanzionato dal proprio Coa con la misura della Censura, adiva il CNF ritenendo prescritte le condotte in esame ma lo stesso
confermava sia l'incolpazione dell'avvocato che la misura di sanzione. I fatti si riferivano all'anno 2012 e la contestazione e sanzione
erano avvenuti nel 2013.ll Cnf, infatti, nel respingere il ricorso del legale, ha confermato l'addebito deontologico e anche la sanzione
inflitta per le condotte contestate, che nell'attuale formulazione del Codice Deontologico sono contenute nell'art. 23 che
"vieta di consigliare azioni inutilmente gravose" e nell'art. 66 che "vieta all'avvocato di aggravare la controparte con plurime azioni."
Le condotte contestate pertanto erano da considerarsi previste e censurate anche dal nuovo codice deontologico. Il legale adiva la
Suprema Corte con tre motivi ma la stessa, in composizione a Sezioni Unite, confermava l'incolpazione e la sanzione.
Nel caso di specie l'avvocato aveva consigliato e fatto intraprendere ad un condominio proprio cliente un'azione monitoria
del tutto inutile nei confronti di un ex proprietario di un immobile dello stabile dal quale era mnecessario recuperare somme a titolo
di spese di amministrazione non corrisposte. L'inutilità dell'azione si era evinta facilmente dal fatto che le somme dovute al
condominio erano già state recuperate dal nuovo proprietario dell'unità immobiliare, che le aveva trattenute dall'importo per l'acquisto
dell'immobile.
confermava sia l'incolpazione dell'avvocato che la misura di sanzione. I fatti si riferivano all'anno 2012 e la contestazione e sanzione
erano avvenuti nel 2013.ll Cnf, infatti, nel respingere il ricorso del legale, ha confermato l'addebito deontologico e anche la sanzione
inflitta per le condotte contestate, che nell'attuale formulazione del Codice Deontologico sono contenute nell'art. 23 che
"vieta di consigliare azioni inutilmente gravose" e nell'art. 66 che "vieta all'avvocato di aggravare la controparte con plurime azioni."
Le condotte contestate pertanto erano da considerarsi previste e censurate anche dal nuovo codice deontologico. Il legale adiva la
Suprema Corte con tre motivi ma la stessa, in composizione a Sezioni Unite, confermava l'incolpazione e la sanzione.
Nel caso di specie l'avvocato aveva consigliato e fatto intraprendere ad un condominio proprio cliente un'azione monitoria
del tutto inutile nei confronti di un ex proprietario di un immobile dello stabile dal quale era mnecessario recuperare somme a titolo
di spese di amministrazione non corrisposte. L'inutilità dell'azione si era evinta facilmente dal fatto che le somme dovute al
condominio erano già state recuperate dal nuovo proprietario dell'unità immobiliare, che le aveva trattenute dall'importo per l'acquisto
dell'immobile.
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Il legale, sanzionato dal proprio Coa con la misura della Censura, adiva il CNF ritenendo prescritte le condotte in esame ma lo stesso
confermava sia l'incolpazione dell'avvocato che la misura di sanzione. I fatti si riferivano all'anno 2012 e la contestazione e sanzione erano
avvenuti nel 2013.ll Cnf, infatti, nel respingere il ricorso del legale, ha confermato l'addebito deontologico e anche la sanzione inflitta per
le condotte contestate, che nell'attuale formulazione del Codice Deontologico sono contenute nell'art. 23 che "vieta di consigliare azioni
inutilmente gravose" e nell'art. 66 che "vieta all'avvocato di aggravare la controparte con plurime azioni." Le condotte contestate pertanto
erano da considerarsi previste e censurate anche dal nuovo codice deontologico. Il legale adiva la Suprema Corte con tre motivi ma la stessa,
in composizione a Sezioni Unite, confermava l'incolpazione e la sanzione. Nel caso di specie l'avvocato aveva consigliato e fatto
intraprendere ad un condominio proprio cliente un'azione monitoria del tutto inutile nei confronti di un ex proprietario di un immobile dello
stabile dal quale era mnecessario recuperare somme a titolo di spese di amministrazione non corrisposte. L'inutilità dell'azione si evinceva
facilmente dal fatto che le somme dovute al condominio erano già state recuperate dal nuovo proprietario dell'unità immobiliare,
che le aveva trattenute dall'importo per l'acquisto dell'immobile.
confermava sia l'incolpazione dell'avvocato che la misura di sanzione. I fatti si riferivano all'anno 2012 e la contestazione e sanzione erano
avvenuti nel 2013.ll Cnf, infatti, nel respingere il ricorso del legale, ha confermato l'addebito deontologico e anche la sanzione inflitta per
le condotte contestate, che nell'attuale formulazione del Codice Deontologico sono contenute nell'art. 23 che "vieta di consigliare azioni
inutilmente gravose" e nell'art. 66 che "vieta all'avvocato di aggravare la controparte con plurime azioni." Le condotte contestate pertanto
erano da considerarsi previste e censurate anche dal nuovo codice deontologico. Il legale adiva la Suprema Corte con tre motivi ma la stessa,
in composizione a Sezioni Unite, confermava l'incolpazione e la sanzione. Nel caso di specie l'avvocato aveva consigliato e fatto
intraprendere ad un condominio proprio cliente un'azione monitoria del tutto inutile nei confronti di un ex proprietario di un immobile dello
stabile dal quale era mnecessario recuperare somme a titolo di spese di amministrazione non corrisposte. L'inutilità dell'azione si evinceva
facilmente dal fatto che le somme dovute al condominio erano già state recuperate dal nuovo proprietario dell'unità immobiliare,
che le aveva trattenute dall'importo per l'acquisto dell'immobile.
editor: Zadnik Francesca
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