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Non c'è incompatibilità  fra padre magistrato TAR e figlia avvocato, anche se esercitano nello stesso distretto. Tar Lazio, provv. 6 novembre 2020 "“ Pres. Donatella Scala

La decisione di mancanza di incompatibilita è assunta poiché nel caso concreto, l'analisi era partita dalla richiesta del magistrato di 
assumere le funzioni direttive del Tar di zona, ma
l'impegno del parente (la figlia avvocato) del magistrato a non esercitare la professione
in quell'ambito, faceva decadere la possibile incompatibilità. Il Tribunale regionale (quand'anche preposto, o da preporre, alla presidenza
di un TAR mono-sezionale) ad astenersi da ogni attività anche stragiudiziale, nel campo del diritto amministrativo, in linea di massima e
ove provenga da un professionista che esercita l' attività in forma individuale, rimuove lo stato di incompatibilità ambientale,
salvo casi eccezionali”. La ricorrenza della “causa di incompatibilità prevista dall'art. 18 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario), applicabile ai magistrati amministrativi ai sensi dell'art. 28 della legge 27 aprile 1982, n. 186, posto che la
figlia del ricorrente esercita la professione forense presso la sede marchigiana, in questo caso non sussisterebbe
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Sabato, 28 Novembre 2020
Giurisprudenza | Avvocato | Merito
massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Tar Lazio, provv. 6 novembre 2020 – Pres. Donatella Scala per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La decisione di mancanza di incompatibilita è assunta poiché nel caso concreto, l'analisi era partita dalla richiesta del magistrato di 
assumere le funzioni direttive del Tar di zona, ma
l'impegno del parente (la figlia avvocato) del magistrato a non esercitare la professione i
n quell'ambito, faceva decadere la possibile incompatibilità. Il Tribunale regionale (quand'anche preposto, o da preporre, alla presidenza
di un TAR mono-sezionale) ad astenersi da ogni attività anche stragiudiziale, nel campo del diritto amministrativo, in linea di massima e
ove provenga da un professionista che esercita l' attività in forma individuale, rimuove lo stato di incompatibilità ambientale, salvo casi
eccezionali”. La ricorrenza della “causa di incompatibilità prevista dall'art. 18 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),
applicabile ai magistrati amministrativi ai sensi dell'art. 28 della legge 27 aprile 1982, n. 186, posto che la figlia del ricorrente esercita la
professione forense presso la sede marchigiana, in questo caso non sussisterebbe
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autore: Zadnik Francesca