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Anche l'avvocato negligente deve essere pagato - Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ord., 12 novembre 2020, n. 25464

Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ord., 12 novembre 2020, n. 25464; Pres. Scoditti, Rel. Cons. Cirillo

Domenica, 22 Novembre 2020
Giurisprudenza | Legittimità | Avvocato
Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ord., 12 novembre 2020, n. 25464; Pres. Scoditti, Rel. Cons. Cirillo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove la negligenza nell'attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato le possibilità di vittoria.

editor: Ferrandi Francesca