
La Cassazione fa il punto sul danno non patrimoniale. Cass. 4 novembre 2020 n. 24473
venerdì, 20 novembre 2020
Giurisprudenza | Responsabilità civile | Legittimità
![]() |
Danno da infortunio e personalizzazione del risarcimento.
Se per il danno biologico il sistema della liquidazione tabellare standardizzata impedisce un'ulteriore personalizzazione, il danno morale viceversa permette al giudice del merito un congruo apprezzamento.
Il sistema del danno non patrimoniale, categoria sostitutiva della precedente "danno biologico", si caratterizza per:
a) l'unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto;
b) l'omnicomprensività, quale obbligo di tener conto di tutte le conseguenze derivanti dall'evento lesivo.
La voce cd. danno esistenziale va ricompresa nel danno biologico (rectius non patrimoniale), quale componente dinamico-relazionale e trova ristoro secondo il sistema cd. del punto variabile.
Non costituisce invece duplicazione risarcitoria la componente del danno morale, quale sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute.
Contenuti correlati
Focus on
- domenica 11 ottobre 2020 / mercoledì 31 marzo 2021 - Offerta formativa Webinar Ondif Ottobre 2020 - Marzo 2021
- sabato 04 aprile 2020 / domenica 31 luglio 2022 - Unione camere minorili, Comunicato 30 marzo 2020 I chiarimenti chiesti dall’UNCM al Governo in tema di visite ai figli al tempo del Corona virus.
- giovedì 16 gennaio 2020 / sabato 04 dicembre 2021 - Una nuova iniziativa dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia: Master di primo livello su "Diritto e processo della famiglia e dei minori", un'occasione per la specializzazione degli avvocati nei diritti della persona, delle relazioni familiari e dei minori.