La violazione degli obblighi di assistenza familiare è un reato di pericolo. Trib. Lecce, Sez. I, Sent., 16 ottobre 2020 - Giud. Dott. Guarini
Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p., è sufficiente che il soggetto obbligato a garantire i mezzi di sussistenza al minore li abbia negati determinando, in astratto, la nascita della situazione di pericolo, senza che assuma alcuna rilevanza la circostanza che altri soggetti intervengano, provvedendo in via sussidiaria ed impedendo, così, che il pericolo si trasformi in vero e proprio danno.
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Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p., è sufficiente che il soggetto obbligato a garantire i mezzi di sussistenza al minore li abbia negati determinando, in astratto, la nascita della situazione di pericolo, senza che assuma alcuna rilevanza la circostanza che altri soggetti intervengano, provvedendo in via sussidiaria ed impedendo, così, che il pericolo si trasformi in vero e proprio danno.
autore: Zadnik Francesca
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