
L'erede e la sua posizione di litisconsorte necessario per ragioni processuali - Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ord., 05 novembre 2020, n. 24639
Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ord., 05 novembre 2020, n. 24639; Pres. Amendola, Rel. Cons. Positano
domenica, 15 novembre 2020
Giurisprudenza | Legittimità | Processo civile
![]() |
La morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della relativa legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, per cui costoro vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché in fase di appello deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi, ancorché contumace in primo grado. In mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce, sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, anche in sede di legittimità, laddove la non integrità del contraddittorio emerga ex se dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti.
Contenuti correlati
- domenica 11 ottobre 2020 / mercoledì 31 marzo 2021 - Offerta formativa Webinar Ondif Ottobre 2020 - Marzo 2021
- sabato 04 aprile 2020 / domenica 31 luglio 2022 - Unione camere minorili, Comunicato 30 marzo 2020 I chiarimenti chiesti dall’UNCM al Governo in tema di visite ai figli al tempo del Corona virus.
- giovedì 16 gennaio 2020 / sabato 04 dicembre 2021 - Una nuova iniziativa dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia: Master di primo livello su "Diritto e processo della famiglia e dei minori", un'occasione per la specializzazione degli avvocati nei diritti della persona, delle relazioni familiari e dei minori.