L'erede e la sua posizione di litisconsorte necessario per ragioni processuali - Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ord., 05 novembre 2020, n. 24639
Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ord., 05 novembre 2020, n. 24639; Pres. Amendola, Rel. Cons. Positano
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La morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della relativa legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, per cui costoro vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché in fase di appello deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi, ancorché contumace in primo grado. In mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce, sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, anche in sede di legittimità, laddove la non integrità del contraddittorio emerga ex se dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti.
autore: Ferrandi Francesca
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