La costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace con l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - Trib. Teramo, Sent., 13 ottobre 2020
La costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace con l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
La costituzione del fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito e può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. se riduce la garanzia spettante ai creditori stessi e se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori.
E’ sufficiente per integrare il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria che l'atto di disposizione renda la realizzazione del diritto del creditore incerta o soltanto difficoltosa.
Se un debitore dispone del suo patrimonio mediante la vendita contestuale di un bene, l'esistenza e la consapevolezza, sua e del terzo acquirente, del pregiudizio patrimoniale arrecato con tale atto alle ragioni del creditore sono in re ipsa.
Regime patrimoniale della famiglia - Fondo patrimoniale - Azione Revocatoria - Rif. Leg. Artt. 167, 170, 2740, 2901 c.c.
editor: Cianciolo Valeria
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