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ICI. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente- Cass. civ., Sez. V, Sent., 4 novembre 2020, n. 24538

ICI. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente

Cass. civ., Sez. V, Sent., 4 novembre 2020, n. 24538 - Pres. Chindemi, Cons. Rel. Cirese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di Ici, ai fini della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le "abitazioni principali", nel caso in cui i due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed automa rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico: l'abitazione principale ad esso riferibile sarà da intendersi come unica e il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all'agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari. Se invece, si provi che il trasferimento della dimora abituale di uno dei coniugi sia avvenuto per la frattura del rapporto di convivenza, con conseguente superamento della presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale, la frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto, comporta una scissione del nucleo familiare e l'abitazione principale non potrà essere più identificata con la casa coniugale.
 
Separazione coniugale - Tributi - ICI - Abitazione principale - Rif. Leg. D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 7 (violazioni norme tributarie)

autore: Cianciolo Valeria