Funzione dell'assegno: consentire un livello adeguato al contributo fornito. Corte d'Appello Catanzaro, 7 ottobre 2019
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Reclamo ex art. 708 cpc avverso ordinanza presidenziale nel giudizio di separazione che dispone l'obbligo di mantenimento del coniuge.
Il riesame previsto dall'art. 708 ha funzione di rimedio sommario ad una prima sommaria delibazione, dovendo essere svolti nanti il giudice istruttore del I grado gli approfondimenti istruttori necessari ad una completa disamina del caso.
Gli elementi sommari della fattispecie escludono allo stato che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento: la richiedente percepisce un reddito di 1500€, è titolare di un immobile e avrebbe contratto prestiti per aiutare il marito, deducendosi da ciò l'essersi la moglie adoperata per far fronte alle difficoltà del marito, implicitamente riconosciute.
Nessuna deduzione in ordine al tenore di vita, all'indirizzo della vita familiare o alle rispettive attività lavorative, ovvero al contributo fornito alla conduzione della vita familiare.
Anche in tema di assegno di separazione la funzione non è quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita, bensì quello di assicurare un contributo volto al raggiungimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare (richiama Cass. 16405/2019).
editor: Fossati Cesare
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