Requisiti pensione di reversibilità - Cass. Civ., Sez. VI, Ord., 22 ottobre 2020, n. 23058
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Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa; tale requisito, della cd. "vivenza a carico", deve essere interpretato nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente al sostentamento del discendente.
autore: Ferrandi Francesca
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