Il negozio di destinazione, anche se a favore del disabile, può essere oggetto di revocatoria - Trib. Foggia, Sez. III, sent. 10 ottobre 2019
Il negozio di destinazione, anche se a favore del disabile, può essere oggetto di revocatoria
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E' revocabile ex art. 2901 c.c. il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. posto in essere dal costituente - inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore dell'ex moglie agente in revocatoria - in favore della figlia avuta dalla seconda moglie, affetta da una grave disabilità mentale: la scientia damni in capo al costituente si desume in ragione della tempistica dell'atto dispositivo, successivo alla notifica del pignoramento, mentre l'eventus damni sussiste per essersi il costituente spogliato di tutti gli immobili di sua proprietà e non avere dimostrato la titolarità di un patrimonio residuo idoneo a garantire il soddisfacimento del predetto credito.
Il negozio di destinazione, al pari del fondo patrimoniale e del trust, è un atto a titolo gratuito, e, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito, nonché in assenza di prova contraria in ordine alla capienza del patrimonio residuo del debitore, tanto basta per giustificarne la declaratoria di inefficacia.
Vincolo di destinazione – Azione revocatoria – Rif. Leg. artt. 2901, 2645-ter c.c.
editor: Cianciolo Valeria
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