
Testamento e incapacità del testatore - Trib. di Bologna, sent. 8 settembre 2020
Testamento e incapacità del testatore
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L'incapacità naturale di testare di cui all'art. 591, comma 2, n. 3, c.c., non si identifica in una generica anomalia o alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede che, a cagione di una infermità (transitoria o permanente o di altra causa perturbatrice), il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.
Testamento - Incapacità di testare – Rif. Leg. art. 591 cod. civ.
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