Per lo scioglimento dell'unione civile basta la domanda di una sola delle parti - Trib. di Milano, sez. IX, sent. 3 giugno 2020
Per lo scioglimento dell’unione civile basta la domanda di una sola delle parti
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L’art 1 al comma 24 della legge 20 maggio 2016, n. 76, nota anche come Legge Cirinnà, dispone che “L’unione civile, si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile. In tal caso la domanda di scioglimento, è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.”
Il Tribunale meneghino, dunque, ai fini della legittima dichiarazione giudiziale di scioglimento dell’unione civile, accertata la manifestazione della volontà di scioglimento e l’avvenuta comunicazione con notifica del ricorso al partner ha accolto la domanda unilaterale.
Unioni civili - Scioglimento – Rif. Leg. Legge 20 maggio 2016, n. 76
autore: Cianciolo Valeria
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