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Assegnata la casa coniugale all'ex moglie se il figlio maggiorenne non autosufficiente vi ritorni con frequenza settimanale - Cass. civ., Sez. VI - 1 Ord., 27 ottobre 2020, n. 23473

Assegnata la casa coniugale all’ex moglie se il figlio maggiorenne non autosufficiente vi ritorni con frequenza settimanale

Cass. civ., Sez. VI - 1 Ord., 27 ottobre 2020, n. 23473 - Pres. Scaldaferri, Rel. Cons. Acierno per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Dalla lettura dell’art. 155 quater del codice civile (introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, in sostituzione del precedente comma 4 dell’art. 155, c.c.), si evince che il godimento della casa familiare viene attribuito tenendo “prioritariamente conto dell’interesse dei figli” ed inoltre che “dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
Correlativamente, nell’ambito del divorzio, il comma sesto dell’art. 6 della L. n. 74 del 1987, dispone che: “l’abitazione della casa familiare, spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con i quali i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso, ai fini dell’assegnazione, il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione, favorendo così il coniuge più debole”.
Pertanto, risulta evidente il collegamento tra la casa familiare e la presenza dei figli, che da sola giustificherebbe l’assegnazione e l’esistenza stessa della casa familiare.
Al fine di ritenere integrato il detto requisito della coabitazione, basta che il figlio maggiorenne - pur in assenza di una quotidiana coabitazione, che può essere impedita dalla necessità di assentarsi con frequenza, anche per non brevi periodi, per motivi, ad esempio, di studio - mantenga tuttavia un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano.
 
Divorzio - assegnazione della casa coniugale - Rif. Leg. artt. 147, 148, 155, 337-sexies e 337-septies cod. civ.; L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6.

 

editor: Cianciolo Valeria