I nonni, un'isola felice alla quale aggrapparsi, a fronte dell'insana disputa dei genitori. Tribunale Minorenni Campobasso, 16 ottobre 2020
Si ringrazia la Collega Avv. Pina Cennamo, Presidente Ondif Campobasso, per la cortese segnalazione del provvedimento.
Provvedimenti sulla responsabilità genitoriale ex artt. 316, 333 e 317-bis cc nanti il Tribunale per i Minorenni in pendenza di procedimento di separazione nanti il Tribunale Ordinario.
Nella vicenda de qua plurimi interventi sul nucleo familiare caratterizzato, quanto ai genitori, da aspra conflittualità.
Oltre al procedimento per la loro separazione personale nanti il Tribunale ordinario, preventivamente adito, vi è stato ricorso proposto dai nonni volto ad ottenere la disciplina degli incontri con i nipoti, nonché ricorso del Pubblico Ministero Minorile ex art. 333 c.c. diretto ad ottenere l'avvio di un percorso di mediazione familiare per i genitori.
Su quest'ultima domanda il Tribunale minorile si dichiarava incompetente, a fronte del nuovo testo dell'art. 38 disp. att. c.c., non meno della necessità di evitare contrasti giurisprudenziali. Non rileva la diversa posizione processuale del PMM, dal momento che anche dinanzi al Tribunale ordinario è prevista la presenza del PM.
Provvedimenti sulla responsabilità genitoriale ex artt. 316, 333 e 317-bis cc nanti il Tribunale per i Minorenni in pendenza di procedimento di separazione nanti il Tribunale Ordinario.
Nella vicenda de qua plurimi interventi sul nucleo familiare caratterizzato, quanto ai genitori, da aspra conflittualità.
Oltre al procedimento per la loro separazione personale nanti il Tribunale ordinario, preventivamente adito, vi è stato ricorso proposto dai nonni volto ad ottenere la disciplina degli incontri con i nipoti, nonché ricorso del Pubblico Ministero Minorile ex art. 333 c.c. diretto ad ottenere l'avvio di un percorso di mediazione familiare per i genitori.
Su quest'ultima domanda il Tribunale minorile si dichiarava incompetente, a fronte del nuovo testo dell'art. 38 disp. att. c.c., non meno della necessità di evitare contrasti giurisprudenziali. Non rileva la diversa posizione processuale del PMM, dal momento che anche dinanzi al Tribunale ordinario è prevista la presenza del PM.
Viceversa sulla domanda avanzata dai nonni il giudice specializzato dichiara la propria competenza e meritevole di tutela il diritto dei minori di conservare i rapporti con gli avi paterni.
Corrisponde al superiore interesse dei minori la presenza nella loro vita dei nonni, dalla relazione con i quali essi traggono vantaggio, sia sul piano affettivo che materiale.
Va pertanto accolta la richiesta dei nonni di incontrare i nipoti una volta alla settimana, per almeno tre ore. Tale diritto di visita andrà ad incidere in maniera paritaria ed alternata sul tempo di permanenza dei bambini presso i genitori.
* Si ringrazia l'avv. Giuseppina Cennamo, componente Comitato Esecutivo e presidente Ondif sez. Campobasso
editor: Fossati Cesare
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