Svariati gli indici per ponderare il quantum del mantenimento del figlio. Cass. 23 ottobre 2020, n. 23336
In tema di mantenimento della figlia maggiorenne, deve essere rigettato il ricorso per Cassazione avverso un provvedimento con il quale i ricorrenti eccepiscono la violazione del principio di proporzionalità nella determinazione dell’assegno e, altresì, ravvisano che la motivazione dell’ordinanza impugnata sia meramente apparente. Pertanto, la deduzione di un’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta e, inoltre, la denuncia del vizio motivazionale sono inammissibili in sede di ricorso, in quanto trattasi di deduzioni volte a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
In tema di mantenimento della figlia maggiorenne, è da ritenersi adeguata la motivazione del provvedimento con il quale la Corte territoriale dispone la riduzione dell’assegno di mantenimento, laddove il giudice abbia ponderato in concreto ogni aspetto della fattispecie, ossia l’età, la scuola frequentata, le inclinazioni della ragazza, la città dove vive, il livello economico sociale della figura del padre. La doglianza con cui si denuncia il vizio motivazionale consistente, ad avviso delle ricorrenti, nell’apparenza della motivazione è infondata e inammissibile, poiché trattasi, inoltre, di una valutazione rientrante nel sindacato di merito e incensurabile in Cassazione.
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In tema di mantenimento della figlia maggiorenne, deve essere rigettato il ricorso per Cassazione avverso un provvedimento con il quale i ricorrenti eccepiscono la violazione del principio di proporzionalità nella determinazione dell’assegno e, altresì, ravvisano che la motivazione dell’ordinanza impugnata sia meramente apparente. Pertanto, la deduzione di un’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta e, inoltre, la denuncia del vizio motivazionale sono inammissibili in sede di ricorso, in quanto trattasi di deduzioni volte a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
In tema di mantenimento della figlia maggiorenne, è da ritenersi adeguata la motivazione del provvedimento con il quale la Corte territoriale dispone la riduzione dell’assegno di mantenimento, laddove il giudice abbia ponderato in concreto ogni aspetto della fattispecie, ossia l’età, la scuola frequentata, le inclinazioni della ragazza, la città dove vive, il livello economico sociale della figura del padre. La doglianza con cui si denuncia il vizio motivazionale consistente, ad avviso delle ricorrenti, nell’apparenza della motivazione è infondata e inammissibile, poiché trattasi, inoltre, di una valutazione rientrante nel sindacato di merito e incensurabile in Cassazione.
autore: Fossati Cesare
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