La privazione di un bene produttivo non è sopravvenienza tale da giustificare l'aumento del contributo al mantenimento. Trib. di Verona, decreto del 19 ottobre 2020, est. Dott.ssa Virginia Manfroni
Il Tribunale di Verona ha parzialmente accolto la domanda di un coniuge separato ,che chiedeva l’aumento del contributo al mantenimento concordato in sede di separazione, adducendo il miglioramento delle condizioni economiche dell’altro coniuge ed il peggioramento delle proprie; in particolare adduceva di aver messo a disposizione del figlio, maggiorenne ma non economicamente indipendente, un immobile produttivo di reddito di cui era comproprietaria con il coniuge separato.
Tuttavia, il Collegio ha ritenuto che la volontaria privazione da parte del coniuge beneficiario del contributo al mantenimento di un bene produttivo a favore del figlio, non potesse essere una scelta tale da riversarsi sul coniuge obbligato.
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Il Tribunale di Verona ha parzialmente accolto la domanda di un coniuge separato ,che chiedeva l’aumento del contributo al mantenimento concordato in sede di separazione, adducendo il miglioramento delle condizioni economiche dell’altro coniuge ed il peggioramento delle proprie; in particolare adduceva di aver messo a disposizione del figlio, maggiorenne ma non economicamente indipendente, un immobile produttivo di reddito di cui era comproprietaria con il coniuge separato.
Tuttavia, il Collegio ha ritenuto che la volontaria privazione da parte del coniuge beneficiario del contributo al mantenimento di un bene produttivo a favore del figlio, non potesse essere una scelta tale da riversarsi sul coniuge obbligato.
autore: Zadnik Francesca
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