
L’ irreperibilità del testamento è equiparabile alla distruzione - Nota a Cass. civ. Sez. II, Ord., 14 ottobre 2020, n. 22191 di Valeria Cianciolo
L’ irreperibilità del testamento è equiparabile alla distruzione. Nota a Cass. civ. Sez. II, Ord., 14 ottobre 2020, n. 22191
di Valeria Cianciolo
sabato, 24 ottobre 2020
Dottrina | Legittimità | Successioni
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L’ irreperibilità del testamento, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una copia, è equiparabile alla distruzione, per cui incombe su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo”.
Ferma la prioritaria esigenza che sia stata data la prova contraria alla presunzione di revoca, sono applicabili al testamento le norme dell'art. 2724 c.c., n. 3 e art. 2725 c.c., sui contratti. E' quindi ammessa ogni prova, compresa quella testimoniale e per presunzioni, sull'esistenza del testamento, purchè beninteso la scomparsa non sia dovuta a chi chiede la ricostruzione del testamento.
Successioni – Testamento - Revoca disposizioni testamentarie – art. 684 cod. civ.
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