I provvedimenti provvisori sono modificabili solo in sede di reclamo e non nella fase istruttoria. Trib. di Verona, ord. del 28 settembre 2020, est. Dott. Marco Nappi Quintilliano.
Si ringrazia la Collega Alessia Cucchetto per la gentile segnalazione del provvedimento.
La modifica dei provvedimenti provvisori nella successiva fase istruttoria, qualora attenga all'erronea valutazione di alcuni fatti da parte del Presidente del Tribunale, deve essere fatta valere in sede di reclamo; qualora questo non sia stato fatto, solo una completa istruttoria potrà valutare quanto dedotto.
Si ringrazia la Collega Alessia Cucchetto per la gentile segnalazione del provvedimento.
La modifica dei provvedimenti provvisori nella successiva fase istruttoria, qualora attenga all'erronea valutazione di alcuni fatti da parte del Presidente del Tribunale, deve essere fatta valere in sede di reclamo; qualora questo non sia stato fatto, solo una completa istruttoria potrà valutare quanto dedotto.
editor: Zadnik Francesca
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