
La cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente deve riferirsi alla complessiva condotta personale tenuta dal figlio stesso - Cass. civ., sez, VI, ord. 9 ottobre 2020, n. 21752
La cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente deve riferirsi alla complessiva condotta personale tenuta dal figlio stesso
martedì, 20 ottobre 2020
Giurisprudenza | Legittimità | Mantenimento dei figli
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L'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente.
Figlio maggiorenne - Diritto al mantenimento - Sussistenza – Condizioni – Rif. Leg. Artt. 147 e 148 cod. civ.
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