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Non è interesse della minore mantenere i beni immobili se il Trust è inefficace - Trib. di Cremona, Ufficio del Giudice Tutelare, 8 giugno 2020

Non è interesse della minore mantenere i beni immobili se il Trust è inefficace

Martedì, 20 Ottobre 2020
Giurisprudenza | Merito | Minori | Trust - Dopodinoi | Violenza - Ordini di protezione Sezione Ondif di Milano
Trib. di Cremona, Ufficio del Giudice Tutelare, 8 giugno 2020 – G.O.P. Dr.ssa Raffaglio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I genitori di una minore, beneficiaria di un Trust, sono autorizzati a rinunciare in nome e per conto della stessa alla posizione di beneficiaria del Trust M. e a porre termine anticipatamente al trust se sussistono sentenze di revocatoria ex art. 2901 cod. civ. che ne dichiarano l’inefficacia.
Non è nell'interesse della minore mantenere i beni immobili nel proprio patrimonio in trust in quanto l'atto dispositivo deve considerarsi inefficace.
L'inefficacia dell'atto istitutivo di un trust, come prodotta dall'esito vittorioso di un'azione revocatoria, reca con sé, pure l'inefficacia dell'atto dispositivo.
 
Trust – azione revocatoria - Rif. Leg. Artt. 2 e 11 Convenzione de l’Aja del 1 luglio 1985; Legge 16/10/1989 n. 364; Artt. 1360 c.c.,1456 c.c., 2740 c.c., 2901 c.c.

autore: Cianciolo Valeria