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Wrongful birth. Aborto e sospetto di anomalia fetale non comunicata alla gestante - Trib. di Bologna, sent. 18 febbraio 2020

Wrongful birth. Aborto e sospetto di anomalia fetale non comunicata alla gestante

Domenica, 11 Ottobre 2020
Giurisprudenza | Merito | Aborto Sezione Ondif di Bologna
Trib. di Bologna, sent. 18 febbraio 2020 – Giud. Arceri per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non può reputarsi tutelabile l’esercizio del diritto di aborto a fronte di una del tutto soggettiva, anche se grave reazione, alla notizia di un "sospetto" di anomalia fetale, sospetto, ben inteso, ben lungi dal costituire la notizia di una seria e conclamata patologia o malformazione.
L'ordinamento non ammette infatti il c.d. 'aborto eugenetico', prescindente cioè dal 'serio' o dal 'grave pericolo' per la 'vita' o la 'salute fisica o psichica' della donna.
E tale pericolo non può reputarsi né serio, né consistente, a fronte della notizia di quello che avrebbe potuto essere, anche se una nuova misurazione fosse stata effettuata alla ventiduesima settimana, nulla più che un mero sospetto.
L'interruzione della gravidanza può essere ammessa quando, anche in ragione di 'previsioni di anomalie o malformazioni del concepito', la prosecuzione della gravidanza o il parto comportino un 'serio pericolo' per la 'salute fisica o psichica' della gestante (L. n. 194 del 1978, art. 4), mentre dopo i primi novanta giorni, essa può essere eccezionalmente consentita solo quando a) la gravidanza o il parto comportino un 'grave pericolo' per la 'vita della donna' ovvero b) siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un 'grave pericolo' per la 'salute fisica o psichica della donna'.
 
Aborto - Anomalie fetali - Aborto eugenetico - "Diritto a non nascere se non sano" - Preclusione - Rif. Leg. art.1218 cod. civ.; artt. 1, 4, 7 Legge 194/1978

editor: Cianciolo Valeria