Limiti al mantenimento del figlio maggiorenne e presupposti per il sorgere del diritto all'assegno divorzile. Tribunale di Parma, 26 giugno 2020

Domenica, 11 Ottobre 2020
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Mantenimento | Divorzio | Merito Sezione Ondif di Bologna
Tribunale di Parma, Est. Sinisi, sentenza n. 501 del 26.06.2020 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Cessa l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne che seppure sia stato posto nelle concrete condizioni di essere economicamente autosufficiente non ne abbia tratto profitto per sua colpa o per scelta "discutibile", rilevando anche il fatto che egli non si sia attivato per chiedere il cd. reddito di cittadinanza, sussistendo i requisiti di legge.

 

La determinazione circa il diritto all'assegno divorzile é indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il giudice procedere alla verifica dei suddetti parametri fissati all'art 5 comma 6 della L n. 898/70

 

* Si ringrazia l'avv. Valeria Mazzotta, presidente sezione bolognese e componente comitato esecutivo Ondif

editor: Fossati Cesare