Limiti al mantenimento del figlio maggiorenne e presupposti per il sorgere del diritto all'assegno divorzile. Tribunale di Parma, 26 giugno 2020
Cessa l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne che seppure sia stato posto nelle concrete condizioni di essere economicamente autosufficiente non ne abbia tratto profitto per sua colpa o per scelta "discutibile", rilevando anche il fatto che egli non si sia attivato per chiedere il cd. reddito di cittadinanza, sussistendo i requisiti di legge.
La determinazione circa il diritto all'assegno divorzile é indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il giudice procedere alla verifica dei suddetti parametri fissati all'art 5 comma 6 della L n. 898/70
* Si ringrazia l'avv. Valeria Mazzotta, presidente sezione bolognese e componente comitato esecutivo Ondif
editor: Fossati Cesare
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