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Protezione internazionale. Il giudice deve esaminare l'aspetto che costringere una donna ad un matrimonio forzato vuol dire calpestarne la dignità  - Cass. civ. Sez. I, Ord., 6 ottobre 2020, n. 21437

Protezione internazionale. Il giudice deve esaminare l'aspetto che costringere una donna ad un matrimonio forzato vuol dire calpestarne la dignità

Sabato, 10 Ottobre 2020
Giurisprudenza | Stranieri | Legittimità
Cass. civ. Sez. I, Ord., 6 ottobre 2020, n. 21437 – Pres. San Giorgio, Rel Cons. Fidanzia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La costrizione di una donna a un matrimonio forzato costituisce grave violazione della sua dignità, e dunque trattamento degradante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), che configura a sua volta danno grave ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.
Secondo la Cassazione tale valutazione è stata omessa dal giudice di merito.
Sarebbe stato invece suo dovere assumere anzitutto, anche d'ufficio, informazioni sulla situazione generale nello Sri Lanka, con riferimento al tipo di problema posto dalla reclamante, attraverso i canali indicati al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, o mediante altre fonti che fossero in concreto disponibili, e solo all'esito di ciò formulare una pertinente valutazione.
 
Stranieri – Protezione internazionale - Rif. Leg. 19 novembre 2007, n. 251 (norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
 

autore: Cianciolo Valeria