
Ritiro del passaporto e autorizzazione del G.T. - Cass. civ., Sez. Unite, 28 settembre 2020, n. 20443
Ritiro del passaporto e autorizzazione del G.T.
venerdì, 2 ottobre 2020
Giurisprudenza | Legittimità | Affidamento dei figli | Divorzio | Mantenimento dei figli
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L'art. 3, L. 21.11.1967, n. 1185 prevede dei limiti, giustificati da ragioni di pubblico interesse, al diritto di ottenere il rilascio del passaporto e tra queste esigenze vi è la tutela dei minori. Il nuovo testo della norma, modificato con L. 16.1.2003, n. 3, consente invece il rilascio del passaporto senza l'autorizzazione del giudice tutelare quando il genitore richiedente abbia l'assenso preventivo dell'altro genitore o sia tutore esclusivo della potestà genitoriale sul figlio. Nel caso di specie, gli Ermellini hanno affermato che il ritiro del passaporto e l'annotazione "non valida per l'espatrio" sulla carta d'identità del genitore obbligato al mantenimento di figli minori sono provvedimenti vincolati per l'amministrazione. Pertanto, il ritiro del passaporto per via della revoca del consenso da parte dell'altro coniuge, a causa del mancato pagamento degli alimenti è ricorribile solo davanti al G.T. Divorzio - mantenimento dei figli – passaporto - Rif. Leg. Art. 3 Legge 21 novembre 1967 n. 1185 (passaporti e carte d’identità); Legge 16.1.2003, n. 3
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