La Camera ha iniziato l'esame del disegno di legge sulla perseguibilità del reato di surrogazione di maternità
La Camera ha iniziato l’esame del disegno di legge sulla perseguibilità del reato di surrogazione di maternità
La Commissione Giustizia della Camera ha iniziato la scorsa settimana i lavori di modifica all'art. 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.
Il ddl n. 306 a firma Meloni e il ddl. n. 2599 a firma Carfagna prevedono entrambi che il reato di surrogazione di maternità dovrà essere perseguibile anche quando è commesso in territorio estero da un cittadino italiano, andando pertanto a modificare l’art. 12 della legge n. 40/2004 che al comma 6 dispone che chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità sia punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
Gli accordi per la surrogazione di maternità stipulati da cittadini italiani all’estero, in Stati in cui il ricorso a tale tecnica procreativa risulta lecito, hanno posto la delicata questione della continuità transfrontaliera dello status dei nati mediante gestazione per altri. Da qui la scelta di operare direttamente sull’art. 12 comma 6 della legge n. 40 del 2004.
Come noto, in materia genitoriale, l'ordinamento italiano prevede che madre è colei che partorisce, vietando, all'art. 12, comma 6 della legge n. 40 del 2004, la surrogazione della maternità, ossia della pratica secondo cui una donna si presti ad avere una gravidanza e a partorire un figlio per un'altra donna. Detto divieto non è travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'analogo divieto di fecondazione eterologa, di cui all'art. 4, comma 3° della medesima legge, pronunciata dalla corte Costituzionale con la sentenza n. 162 del 2014.
Come hanno rammentato gli Ermellini con la sentenza dell’11 novembre 2014, n. 24001, il divieto di pratiche di surrogazione, penalmente sanzionato, è ispirato dal rispetto dell'ordine pubblico, venendo in rilievo la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione con il quale la surrogazione di maternità si pone oggettivamente in conflitto perché soltanto a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, l'ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato.
editor: Cianciolo Valeria
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