Va assicurato al genitore straniero il celere assolvimento delle esigenze dei figli. Tribunale di Verona, 5 gennaio 2020
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Il Tribunale di Verona, ritenuta la propria competenza in ordine alle domande di affidamento esclusivo e di contribuzione al mantenimento dei figli minori di due genitori stranieri, ma residenti in Italia ex art 8, par.I del reg. 2201/2003 CE e dell’art 3, lett. b Reg. 4/2009 CE ha disposto l’affidamento esclusivo dei minori alla madre ritenuta la propria competenza in merito (domanda di affidamento esclusivo) in base all’art. 5 ed all’art. 15, par. 3 della Covenzione Aja del 19 ottobre 1996.
L’irreperibilità paterna acclara lo stato di abbandono morale e materiale che giustifica la pronuncia di affidamento esclusivo, e rende necessario assicurare alla madre il completo e celere assolvimento delle esigenze dei figli.
* Si ringrazia l'Avv. Barbara Lanza, responsabile Ondif regione Veneto
autore: Fossati Cesare
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