La pratica della infibulazione va accertata in concreto ai fini della protezione. Corte di Cassazione, 27 agosto 2020 n. 17954
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L'istanza di protezione internazionale era stata rigettata dai giudici del merito sul presupposto che la pratica della infibulazione risulterebbe formalmente vietata nel paese di origine (Mali). Per la Corte di legittimità i giudici avevano l’onere di assumere adeguate informazioni presso Organismi internazionali, che monitorano lo stato effettivo della citata pratica, per valutare l’attuale sussistenza della paventata costrizione sociale.
autore: Fossati Cesare
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