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Necessità  di misure di integrazione di lungo periodo per i minori non accompagnati. Tribunale Minorenni Genova, 22 aprile 2020

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI – Affidamento familiare – Permesso di soggiorno

Rif. Leg. - Art.13 l.47/2017

Sabato, 26 Settembre 2020
Giurisprudenza | Circolazione e residenza | Affido familiare | Merito Sezione Ondif di Genova
Tribunale per i Minorenni di Genova, Est. Fabris, decreto 20.04.2020 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il protrarsi dell’affidamento familiare del minore straniero non accompagnato, oltre il diciottesimo anno di età, è funzionale alla trasformazione del permesso di soggiorno a fini umanitari in permesso di soggiorno per affidamento familiare. Con l’affidamento di un minore straniero non accompagnato ex l.n.184/83 è possibile disporre, senza incidere sullo status giuridico del soggetto, l’affido familiare come una misura di accoglienza alternativa a quella del collocamento in comunità, fino al compimento del diciottesimo anno. Con il raggiungimento della maggiore età, il minore, ove sia ancora necessario un intervento rieducativo, potrà beneficiare dell’istituto di cui all’art.13 l.47/2017, con cui è previsto l’affidamento esclusivo al Servizio Sociale. Nel caso di specie, a seguito di domanda di prosecuzione dell’affidamento familiare del M.S.N.A. fino al ventunesimo anno di età da parte degli affidatari, il Tribunale affida il minore al Servizio Sociale, con decorrenza dal compimento del diciottesimo anno di età fino al compimento del ventunesimo anno, confermando la collocazione presso gli affidatari.


Si ringrazia l'avv. Michela Labriola, vicedirettore della rivista dell'Osservatorio

editor: Fossati Cesare