Il provvedimento di assegnazione della casa familiare si estende alle pertinenze. Corte d'Appello di Genova, 6 marzo 2020
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Il reclamo avverso un provvedimento presidenziale, nella parte in cui è previsto che la moglie, assegnataria della casa coniugale, possa usufruire di tutti i locali e di tutti gli spazi destinati alla vita familiare e, inoltre, nella parte in cui è previsto un assegno di mantenimento di € 400 a carico del reclamante per il mantenimento del figlio, è infondato se i motivi eccepiti eccedono i limiti del controllo del giudice del reclamo, ex art.708 c.4 c.p.c., che può riguardare soltanto evidenti vizi del provvedimento. Ne discende che, la verifica dell’eventuale vincolo pertinenziale tra la casa coniugale e gli spazi destinati alla vita familiare, quali giardino e cantina, nonché l’accertamento dei redditi effettivi dei coniugi per la rideterminazione dell’assegno di mantenimento sono argomenti la cui trattazione è rimessa alla fase istruttoria del giudizio di separazione.
* massima a cura dell'avv. Michela Labriola, vicedirettore della rivista dell'Osservatorio e avvocato del Foro di Bari.
autore: Fossati Cesare
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