
Non sono applicabili le “tabelle milanesi” in caso di danno non patrimoniale a seguito di figlio nato privo di vita. Cass. civ. Sez. III, Ord., 15 settembre 2020, n. 19190
Nell’ipotesi di liquidazione del risarcimento del danno da perdita di genitorialità nel caso di figlio nato morto, trattandosi di perdita di una speranza di vita e non di una vita, le Tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale non sono direttamente utilizzabili.
Le Tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una norma di diritto.
giovedì, 24 settembre 2020
Giurisprudenza | Filiazione | Legittimità
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Nell’ipotesi di liquidazione del risarcimento del danno da perdita di genitorialità nel caso di figlio nato morto, trattandosi di perdita di una speranza di vita e non di una vita, le Tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale non sono direttamente utilizzabili.
Le Tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una norma di diritto.
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