
L’occasionale attività di estetista della moglie è inidonea al conseguimento di mezzi di sostentamento adeguati - Cass. civ. Sez. I, Ord., 17 settembre 2020, n. 19331
L’occasionale attività di estetista della moglie è inidonea al conseguimento di mezzi di sostentamento adeguati
martedì, 22 settembre 2020
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio | Mantenimento
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Rigettato il ricorso del marito poiché la Corte territoriale non ha affatto escluso che la moglie potesse percepire qualche somma quale corrispettivo dello svolgimento, in modo saltuario e occasionale di attività di estetista, pur in difetto della necessaria abilitazione, ma ha valutato, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, tale attività "inidonea al conseguimento di mezzi di sostentamento adeguati" formulando una prognosi negativa per l'avvio di una nuova attività professionale sulla base dell'età della sig.ra e della congiuntura economica.
Divorzio - Assegno di divorzio – Rif. Leg. L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6
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