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La valutazione delle prove nel giudizio di divisione in caso di donazione con reciproco accrescimento. Cass. civ. Sez. II, Sent., 2 settembre 2020, n. 18211

Qualora il donante abbia donato la nuda proprietà di un bene, riservandosi l'usufrutto per sè e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (c.d. usufrutto congiuntivo), se il coniuge sia morto prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà, mentre se il coniuge sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al momento dell’apertura della successione.

Sabato, 19 Settembre 2020
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. civ. Sez. II, Sent., 2 settembre 2020, n. 18211; Pres. D’Ascola, Rel. Cons. Tedesco per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 

Qualora il donante abbia donato la nuda proprietà di un bene, riservandosi l'usufrutto per sè e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (c.d. usufrutto congiuntivo), se il coniuge sia morto prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà, mentre se il coniuge sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al momento dell’apertura della successione.


 

autore: Zadnik Francesca