
La valutazione in termini d'inammissibilità del ricorso non è fondata su mero formalismo. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 28 agosto 2020, n. 18016;
La valutazione in termini d'inammissibilità del ricorso non esprime un formalismo fine a sè stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno "standard" di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dall'avvocato e come detto presupposta dall'ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale e, in quel perimetro, le ragioni dell'assistito.
sabato, 19 settembre 2020
Giurisprudenza | Processo civile | Legittimità
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La valutazione in termini d'inammissibilità del ricorso non esprime un formalismo fine a sè stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno "standard" di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dall'avvocato e come detto presupposta dall'ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale e, in quel perimetro, le ragioni dell'assistito.
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