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Per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari - Trib. di Sulmona, sent. 18 giugno 2020

Per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari

Mercoledì, 16 Settembre 2020
Giurisprudenza | Diritti della persona | Merito | Diritto alla salute | Rettificazione di sesso Tribunale di Chieti
Trib. di Sulmona, sent. 18 giugno 2020 – Pres. Rel. Sodani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale
 
Rettifica del sesso – Diritti della persona – Rif. Leg. Legge 14 aprile 1982, n. 164

editor: Cianciolo Valeria