Riconosciuto l'assegno divorzile per l'ex moglie disoccupata - Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 9 settembre 2020, n. 18681
Riconosciuto l’assegno divorzile per l’ex moglie disoccupata
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Alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell'art. 5, comma 6, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente.
Si è dato nella specie rilievo alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile, a fronte comunque dell'accertata disparità economica tra gli ex coniugi conseguente allo scioglimento del vincolo e, quanto, alla richiedente l'assegno, della condizione di disoccupazione, con conseguente mancanza di mezzi adeguati a garantirle un'esistenza libera e dignitosa, e della oggettiva difficoltà di procurarsi un lavoro, per le condizioni di età e personali. Invero, a fronte di un'accertata, come nella specie, non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, l'assegno divorzile può anche fondarsi in via esclusiva o prevalente sul criterio assistenziale senza valutare, o anche laddove non si possa valutare compiutamente, il profilo perequativo o compensativo.
Assegno di divorzio – Rif. Leg. 1 dicembre 1970, n. 898; artt. 115 e 116 c.p.c.
autore: Cianciolo Valeria
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