Discriminazione verso un alunno autistico. Condannata l'Italia - CEDU, sez. I, sent. 10 settembre 2020 - AFFAIRE G.L. c. Italie
Discriminazione verso un alunno autistico. Condannata l’Italia
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Secondo Strasburgo posto che nel nostro Paese tutti gli alunni sono iscritti alle stesse classi, qualunque restrizione di bilancio doveva avere un impatto equivalente sull'offerta di istruzione, allo stesso modo per i disabili e per i non disabili. Ai sensi dell'articolo 15 della Carta sociale europea, gli Stati devono “favorire la loro completa integrazione e partecipazione alla vita sociale mediante misure, compresi i presidi tecnici, volte a sormontare gli ostacoli alla comunicazione ed alla mobilitaÌ€ ed a consentire loro di avere accesso ai trasporti, all'abitazione, alle attività culturali e del tempo libero”.
Alla luce di queste considerazioni, la ragazza oggi sedicenne, residente ad Eboli ed affetta da autismo, avrebbe dovuto beneficiare dell'assistenza specializzata, al fine di evitare il rischio di essere emarginata.
Le autorità italiane non avevano provveduto ad un sostegno su misura nei suoi confronti, al fine di promuovere la sua autonomia e comunicazione personale e per migliorare il suo apprendimento, equivalente a quelle in cui altri bambini hanno frequentato la stessa scuola, senza imporre un onere sproporzionato o indebito all'amministrazione scolastica.
La discriminazione subita dalla giovane era tanto più grave in quanto avvenuta nel contesto dell'istruzione primaria.
Il Governo non aveva provato che le autorità nazionali avessero dato un’adeguata risposta al caso in esame, con la necessaria diligenza al fin di assicurare alla ragazza il suo diritto all'istruzione alla pari degli altri alunni palesandosi così, una violazione dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 2 del Protocollo n. 1.
A completamento di quanto ampiamente esposto dalla sentenza CEDU, si aggiunga poi che la nostra giurisprudenza di legittimità recentemente ha ribadito l’importanza della didattica inclusiva. Nel 2019 le Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 8 ottobre 2019, n. 25101) hanno affermato il seguente principio: “La predisposizione di un piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, che abbia indicato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, priva l'amministrazione scolastica del potere discrezionale di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura del supporto integrativo come individuato dal detto piano. L'Amministrazione ha, di conseguenza, il dovere di assicurare l'assegnazione, in favore dell'alunno interessato, del personale docente specializzato, anche ricorrendo all'attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti-alunni. Ove si verifichi l'omissione o l' insufficienza nell'apprestamento, da parte dell'amministrazione scolastica, della sua attività doverosa si configura la contrazione di un diritto fondamentale del disabile che si concretizza, ove non sia accompagnata da una equivalente contrazione dell'offerta formativa riservata agli alunni normodotati, in una discriminazione indiretta, vietata dall'art. 2, l. n. 67 del 2006, per tale intendendosi pure il comportamento omissivo della P.A. preposta all'organizzazione del servizio scolastico che metta la bambina od il bambino con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni.”
Diritto all’istruzione – Disabili – Minori - Rif. Leg. Art. 2, prot.n. 1, Conv. e.d.u. ; Art. 14, Conv. e.d.u.
autore: Cianciolo Valeria
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